giovedì 26 febbraio 2009

il diritto di sciopero ad oggi

DIRITTO DI SCIOPERO

Lo sciopero è essenzialmente una forma di autotutela, costituisce una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale. L’autotutela può esprimersi in una serie di comportamenti che hanno come obiettivo quello di esercitare pressione nei confronti della controparte (datore di lavoro, governo) per indurla a fare o non fare qualcosa e per determinare in tale modo un differente equilibrio tra i fattori della produzione.

EXCURSUS STORICO

Lo sciopero era considerato un reato fino al 1889 dal codice penale sardo che poi fu esteso a tutta l’Italia.

Nel 1889 con l’emanazione del cod. Zanardelli, se non violento, lo sciopero non poteva essere considerato come reato anche se nel tempo la giurisprudenza ha continuato a esercitare una funzione volta alla repressione dello sciopero, che se non più gli estremi di reato integrava sicuramente quelli dell’inadempimento contrattuale.

Con il fascismo e l’emanazione del cod. Rocco si ritornò alla repressione dello sciopero artt. 502-508 c.p. e gli artt. 330 e 333 c.p. che consideravano reato contro la pubblica amministrazione l’interruzione di un pubblico servizio.

Con la Carta Costituzionale:
Art.40: il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano..
L’art.40 conferisce al diritto di libertà sindacale un mezzo di effettività, l’art.40 svolge il ruolo di garanzia della libertà sindacale.
In seguito una sentenza la n. 29 /1960 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 502 c.p. per il netto contrasto fra questo art. e gli artt. 39 e 40 Cost.

Nella costituzione non viene nominata la serrata, è garantito solo lo sciopero come diritto al conflitto.

L’art. 40 non era valido sia nei rapporti di diritto pubblico che nei rapporti interprivati ciò venne sancito dall’art. 4 della l. n. 604/1966 che dichiarò nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali come lo sciopero. Tutela che venne ampliata negli artt. 15 e 16 e anche il 28 dello statuto dei lavoratori l. n. 300/1970.

La titolarità dello sciopero non è esclusiva dei sindacati, può essere anche di un gruppo non organizzato in sindacato. Possono scioperare i lavoratori pubblici e privati, subordinati e autonomi.

Lo sciopero può essere definito:
Diritto individuale ad esercizio collettivo, la sua titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore ma il suo esercizio si esplica collettivamente.

Natura giuridica del diritto di sciopero:
La teoria della disponibilità della pretesa: alcuni autori hanno definito lo sciopero come diritto potestativo del lavoratore. Con l’esercizio di questo diritto si costituirebbe un negozio giuridico che farebbe venir meno il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa. Secondo questa premessa il diritto di sciopero non potrebbe che esercitarsi se non in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro. Secondo questa costruzione denominata disponibilità della pretesa lo sciopero è legittimo solo se concerne rivendicazioni la cui soddisfazione sia nelle mani del datore di lavoro. Tale teoria fu molto criticata perché lascerebbe fuori una vasta fenomenologia dello sciopero (quello nei confronti della pubblica autorità, quello di solidarietà ecc…)

Sciopero come diritto assoluto della persona:
se guardiamo allo sciopero come diritto assoluto della persona (condizionato all’esistenza di un contratto di lavoro, ma non necessariamente inerente il datore di lavoro) possiamo giungere ad una definizione più comprensiva, più adeguata dello sciopero e solo così si può ammettere la sua legittimità sia sotto il profilo penale che privatistico dell’ipotesi di sciopero di solidarietà e di sciopero diretto ad esercitare una pressione sulla pubblica autorità per influenzare i provvedimenti che riguardano le condizioni di lavoro il (c.d. sciopero economico-politico.)

Inoltre lo sciopero non va considerato come negozio giuridico, ma come fatto giuridico: astensione dei lavoratori per la difesa di interessi collettivi a cui l’ordinamento ricollega l’effetto giuridico della sospensione del rapporto individuale.

In forza del principio sinallagmatico l’effettuazione di uno sciopero sospende il diritto alla retribuzione per il lavoratore che vi abbia partecipato.
Anche la tredicesima o altre mensilità aggiuntive vanno diminuite in proporzione alla durata dello sciopero (ferie, festività…)

Il riconoscimento del diritto di sciopero implica il riconoscimento di tutti quei comportamenti strumentali per far aderire tutti i componenti del gruppo professionale coinvolto nell’azione sindacale come: Propaganda; Manifestazioni previste per indurre l’opinione pubblica a solidarizzare con gli scioperanti; Cortei Interni (se non fatti per commettere fatti di per sé illeciti).
Quanto al Picchettaggio è considerato lecito. Diviene illegittimo se si trasforma in una condotta diretta ad impedire con violenza o minaccia l’esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori non scioperanti.

I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO

Sciopero come diritto e sciopero come reato Antinomia dell’ordinamento?????????????????????

Lo sciopero politico: in un primo momento l’astensione dal lavoro per fini politici fu considerata illegittima. Per questo è utile distinguere tra sciopero politico in senso stretto cioè volto al prevalere di questa o di quella determinata decisione politica; e lo sciopero economico-politico diretto ad ottenere o contrastare interventi della pubblica autorità che riguardano le condizioni socio-economico dei lavoratori (quest’ultimo considerato assolutamente legittimo).
Lo sciopero politico configura un’ ipotesi di reato solo in due casi:
• Quando lo sciopero e diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale.
• Quando oltrepassando i limiti di una legittima forma di pressione si converta in uno strumento atto ad impedire a ostacolare l’esercizio libero di quei diritti con cui si esprime la sovranità popolare.

Lo sciopero di solidarietà:
La corte costituzionale, in linea di continuità con la ratio che lo sciopero è legittimo per soli fini contrattuali, con la sentenza 123/1962 ha sancito la legittimità del c.d. sciopero di solidarietà ipotesi che si verifica quando un gruppo di lavoratori si astengono dalla prestazione non per avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro ma per solidarizzare con le rivendicazione di altri gruppi oppure contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore. Quindi questa ipotesi che era prevista come reato dall’art. 505 c.p. è stata legittimata dalla sentenza n. 123/1962 a patto che il giudice di merito accertasse una comunanza di interessi fra i due gruppi di lavoratori (tale clausola limita la libera valutazione dell’esistenza di un interesse del gruppo sindacale).

Forme anomale di sciopero:
un’altra vicenda giurisprudenziale riguarda il problema dei danni che lo sciopero produce all’attività produttiva dell’imprenditore. In un primo periodo fino agli anni ’80 con la sentenza 711/1980 la giurisprudenza ha affermato l’illegittimità dello sciopero articolato cioè:
• Sciopero a singhiozzo: astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi.
• Sciopero a scacchiera: astensione dal lavoro effettuato in tempi diversi da differenti gruppi
di lavoratori le cui attività siano interdipendenti nell’organizzazione del lavoro.

Queste tipologie erano adattate per produrre il massimo danno per datore di lavoro e la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti. Quindi la giurisprudenza elaborò c.d. teoria del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici, secondo cui al danno subito dall’imprenditore corrisponde la perdita della retribuzione da parte dei lavoratori; tale corrispettività viene meno nello sciopero articolato. Tale teoria andava incontro a diverse critiche: intanto a quella di voler definire aprioristicamente la nozione di sciopero… e poi che lo sciopero riconosciuto come diritto presuppone la volontà di infliggere un danno e quindi non si può rimproverare a chi adopera tale mezzo se tenta di rendere l'azione di lotta più efficace possibile. Un passo in avanti è stato compiuto dalla dottrina quando sulla base dei principi della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) ha stabilito che danno ingiusto sarebbe quello che lede l'interesse del datore di lavoro alla conservazione dell'organizzazione aziendale (non certo lo svolgimento della attività produttiva). Si possono riscontrare in questo modo limiti esterni che si manifestano dal raffronto tra l'interesse tutelato dall'articolo 40 Cost e gli altri interessi costituzionalmente protetti. Se gli ultimi appaiono di rango superiore o almeno paritario vi dovrà essere un contemperamento tra il diritto di sciopero e l'altro coinvolto.
Quindi la sentenza 711/1980 stabilisce che lo sciopero non deve ledere la libertà di iniziativa economica tutelata all’art. 4 Cost.
Lo sciopero non deve causare danno alla produttività  non può pregiudicare la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere l’iniziativa economica dell’azienda. È invece ammesso il danno alla produzione perché coperto dal legittimo diritto di sciopero.
Per evitare il danno alla produttività in speciali aziende a ciclo continuo nella siderurgia o nell’industria chimica si ricorre alle c.d. comandate cioè accordi tra imprenditore e sindacati in forza dei quali alcuni lavoratori continuano a lavorare. In questo modo si effettua comunque lo sciopero provocando danni alla produzione e allo stesso tempo non si incorre in responsabilità aquiliana visto che non si arrecano danni alla produttività.

SCIOPERO E SERVIZI ESSENZIALI

Quando lo sciopero concerne servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche il danno ricade sia sulla finanza pubblica che sulla generalità dei cittadini (utenti).
Per la particolarità e la delicatezza del tema il legislatore emanò la l.n. 146/1990 intitolata “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Prima di questa disciplina la materia era affidata agli artt. 330 e 333 c.p. che prevedevano i reati di abbandono collettivo ed individuale di un pubblico servizio.
Inoltre una disciplina speciale che limitava lo sciopero era stata introdotta per particolari categorie di lavoratori in particolari settori come gli addetti agli impianti nucleari; i controllori di volo; i nucleari e per il personale della polizia di Stato.
La l.n. 146/1990 ha quindi introdotto limiti al diritto di sciopero nei servizi essenziali per contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. L’uso dell’espressione “diritti della persona” esclude che possono essere considerati come limiti i diritto economico-patrimoniale.
Diritti della persona sono: il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e prevenzione sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
La legge in seguito, per definire i servizi essenziali utilizza un criterio teleologico nel senso che qualifica servizi essenziali quelli finalizzati a garantire certi diritto costituzionalmente garantiti.
La legge 146/1990 però non colpiva le astensioni dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che comunque incidono sulla funzionalità di servizi pubblici essenziali per cui a colmare questa grave lacuna fu la legge 11 aprile 2000 n.83. L’ambito di applicazione della legge 146/1990 è così esteso a tutte le forme di astensione dal lavoro, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del lavoro.
In caso di astensione (o di sciopero) dal lavoro nei servizi pubblici essenziali la l.146/1990 nel suo assetto originario prevedeva:
• Obbligo di preavviso;
• Necessaria indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro;
• Rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
La l. 146/1990 fu poi modificata e venne integrata con una previsione, per i settori disciplinati dalla legge, che i contratti collettivi contenessero procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversia da esperire prima della proclamazione dello sciopero.

Il primo limite: l’obbligo di dare preavviso che deve essere di almeno 10 giorni (anche se questo termine può essere superiore se stabilito dai contratti collettivi).
Il preavviso deve essere scritto e deve contenere durata e modalità dello sciopero ma anche le sue motivazioni per provare una conciliazione. Destinataria è l’azienda che a sua volta dovrà comunicare agli utenti.
Un altro limite è rappresentato dal fatto che la l. 146/1990 garantisce i diritti della persona costituzionalmente tutelati e a tal fine dovranno essere assicurate alcune prestazioni indispensabili, cioè un livello minimo di prestazioni costituzionalmente garantite. Tali previsioni sono individuate dalla contrattazione collettiva perché solo lei e non la legge può contenere quella esperienza tecnica che tiene conto delle varie peculiarità del servizio e del settore che è necessaria per individuare tali prestazioni indispensabili.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
Al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, è stata istituita la commissione di garanzia.
Questa è composta da 9 membri scelti dai presidenti delle camere e nominati dal presidente della repubblica.
La commissione ha il potere di valutare il comportamento delle parti in conflitto. Tale poterer è sottoposto a vincoli procedurali: l’apertura del procedimento può avvenire d’ufficio o su istanza delle parti che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e chiedere di essere sentite.
Sanzioni per i lavoratori: per i lavoratori che partecipano ad uno sciopero illegittimo possono essere comminate sanzioni disciplinari che devono essere irrogate dal datore di lavoro. Tra le sanzioni non rientra il licenziamento.
Per le organizzazioni dei lavoratori: per i sindacati che non rispettano le disposizioni previste dalla legge 146/1990 sono previste: la sospensione dei permessi sindacali retribuiti, la mancata percezione dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, l’esclusione dalle trattative.
Per i datori di lavoro: se non erogano le prestazioni indispensabili sono previste sanzioni pecuniarie.

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