Direttivo della Camera Penale di Milano
Esaminato
La legge 2 luglio 2009 in materia di sicurezza pubblica, con particolare attenzione a quelle disposizioni che limitano pesantemente ed inopinatamente il diritto di difesa (seppur per i detenuti ristretti in regime di 41 bis),
rilevato
- che per la prima volta un legge limita il numero di colloqui degli avvocati con i propri clienti;
- che è stato inserito un nuovo reato (art. 391 bis “ agevolazione ai detenuti ed internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento”) per sanzionare chi consenta ad un detenuto sottoposto all'art.41 bis di eludere i divieti di comunicazione con altri, all’interno del quale è addirittura prevista un'aggravante specifica se il fatto è commesso da chi esercita la professione forense;
- che, a parte la sua evidente indeterminatezza ed inutilità (visto che gli eventuali comportamenti delittuosi sono già adesso sanzionati) la nuova fattispecie di reato rivela un chiaro intento di criminalizzazione della categoria degli avvocati;
- che anche la competenza esclusiva del Tribunale di Roma per i reclami in tema di 41 bis appare diretta a mortificare il diritto di difesa, eludendo il principio del giudice naturale e rendendo più gravoso l’esercizio del diritto di reclamo da parte del detenuto;
- che anche la norma che prevede che i colloqui anche con i difensori siano comunque videoregistrati, viene a violare il principio di segretezza e riservatezza del rapporto fra difensore e suo assistito,
- che la ratio della legge tende a limitare pesantemente il diritto di difesa dei detenuti in oggetto, prevedendo addirittura che debbano essere preferibilmente ristretti in carceri poste in aree insulari;
- che non è tollerabile che esistano cittadini , per i quali fino a sentenza passata in giudicato deve valere il principio costituzionale della presunzione di innocenza, il cui diritto di difesa sia pesantemente limitato, essendo evidente l'incostituzionalità delle norme in oggetto,
- che il complessivo dettame legislativo pare essere pericolosamente limitativo del diritto di difesa tutelato dalla costituzione e che quindi necessiti di una risposta adeguata alla gravità di tale attacco
Richiamata la delibera 6 febbraio 2009,
manifesta
sconcerto e preoccupazione nei confronti degli interventi legislativi in discussione, in particolare laddove sottendano la finalità di limitare e mortificare il diritto di difesa;
richiama
l’attenzione del Parlamento affinché restitusca al diritto di difesa la sua piena ampiezza, nonché agli avvocati la fiducia che loro spetta per l’alta funzione svolta;
auspica
che ogni provvedimento legislativo in materia penale non sia ispirato da logiche emergenziali e sia rispettoso dei diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla carta Costituzionale repubblicana;
delibera
di proclamare per il giorno 23 Luglio 2009 una giornata di astensione dai colloqui con i propri assistiti detenuti,
indice
per il medesimo giorno alle ore 11,00 nella Sala Stampa del palazzo di giustizia, una conferenza stampa finalizzata a spiegare le ragioni della contrarietà alle nuove norme,
dispone
la diffusione della presente delibera presso le forze politiche del Paese, affinché comprendano e sostengano le istanze dell’avvocatura penalista e conformino la propria azione democratica agli inderogabili valori di civiltà e giustizia.
Milano 17 luglio 2009
Il Segretario Il Presidente
Avv. Monica Gambirasio Avv. Vinicio Nardo
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