martedì 8 settembre 2009

i reati penali nel diritto islamico

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I reati penali nel diritto islamico



Il diritto islamico � il terzo grande sistema giuridico mondiale. La caratteristica principale � che poich� Islam significa totale sottomissione a Dio, il diritto islamico non si sottrae a questa sottomissione. Inoltre, richiamandosi nei vari a scuole o riti diversi, spesso presenti in varia proporzione nella medesima nazione, non � unitario.

La Sharia
Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica prende il nome di Sharia. In quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico. Sharia significa, alla lettera, "la via da seguire", ma si pu� anche tradurre con "Legge divina".

Le fonti del diritto islamico
Coincidono con le fonti della teologia islamica e sono quattro: il Corano, la tradizione sacra (sunna), l'opinione concorde e l'interpretazione analogica. A queste si aggiungono alcune fonti non canoniche, usate per� di fatto nella vita giuridica degli stati islamici e sono: la consuetudine ("urf"), le decisioni giudiziarie, il decreto del sovrano ("qanun") e il pubblico interesse ("maslaba")

-Il Corano come fonte giuridica, offre poco materiale. Dei 6237 versetti che lo compongono, circa il dieci per cento si riferisce a temi giuridici in senso lato

- La tradizione sacra ("Sunna").
Maometto aveva risolto casi concreti o espresso opinioni che potevano contribuire a colmare in modo autentico le lacune del Corano. Una "tradizione" deve essere un racconto tramandato da una catena ininterrotta di narratori attendibili e avente per oggetto un comportamento di Maometto, il cui agire � ispirato da Dio.
Come � facile immaginare, nel mondo islamico non esiste un'opinione unitaria e concorde su quali hadith siano da ritenere attendibili: una collezione di hadith del IX secolo ne elenca 300.000, di cui soltanto 8000 ritenuti autentici.

- L'opinione concorde della comunit� ("ijma").
Corano e sunna, interpretati anche secondo tecniche minuziose, lasciavano per� ancora qualche problema insoluto, n� i pareri degli ulema avevano forza sufficiente ad integrare la parola di Dio. Tuttavia una tradizione della sunna afferma che, se la comunit� dei giuristi-teologi da il suo consenso generale ad una teoria, questa non pu� essere errata. Questo consenso (ijma) non � facile da definire. Di fatto, l'ijma � intesa come il consenso dei giurisperiti pi� autorevoli, purch� il loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere chiaramente formulato.

- L'interpretazione analogica ("qiyas").
Questa fonte � specificamente giuridica, nel senso che l'uso dell'analogia - strumento indiscusso in teologia - fu oggetto di gravi controversie nella soluzione di casi giudiziari, perch� si riteneva empio usare la ragione umana per colmare un'apparente lacuna divina.
L'analogia era un apporto esterno all'islam.

Il diritto penale islamico
Non presenta una distinzione netta tra peccato e reato, dato il carattere religioso dell'intero sistema giuridico. Di conseguenza, il diritto penale fa la sua apparizione come disciplina relativamente autonoma solo verso il XII secolo dell'�gira. I reati penali si possono distinguere in tre grandi categorie.

Alla prima appartengono i reati espressamente puniti dal Corano e dalla sunna. Prendono il nome di reati hudud, sono i pi� gravi e il giudice ha nei loro riguardi un potere discrezionale molto limitato. Contro questi reati la religione nascente viene difesa con durezza: la flagellazione e la pena di morte colpiscono i reati contro Allah, quali l'apostasia, la bestemmia o l'adulterio. Pene corporali severe vengono applicate a reati gravi come il furto o il brigantaggio. Questi reati vengono sempre perseguiti d'ufficio, perch� rivolti contro Dio e lo stato � il vicario di Dio sulla terra.
Alla seconda categoria appartengono i delitti di sangue (reati qisas). Anche qui le pene sono determinate dal Corano e dalla sunna, quindi la discrezionalit� del giudice � limitata. Essi sono puniti con la legge del taglione, la quale - a discrezione della vittima o della sua famiglia - pu� essere sostituita dal prezzo del sangue o dl perdono.
La terza categoria di reati - detti tazir - comprende infine quei comportamenti che, di epoca in epoca, sono stati considerati nocivi alla buona convivenza sociale, ma per i quali n� il Corano, n� la sunna prevedono pene specifiche. La loro punizione ricade quindi nell'ambito della discrezionalit� del giudice. Risulta perci� difficile fissarne con precisione la fattispecie, perch� variano di luogo in luogo e di epoca in epoca. Le si pu� individuare soprattutto ex negativo: i reati che non sono n� hudud n� qisas sono tazir.
I vari tipi di reato si distinguono in base alla fattispecie, alla prova richiesta e alla punizione prevista:
Reati hudud: adulterio, diffamazione, apostasia, brigantaggio, uso di bevande alcoliche, furto, ribellione.
Reati qisas: omicidio volontario con un'arma, omicidio volontario, omicidio per fatto involontario, omicidio indiretto, lesione corporale volontaria, lesione corporale involontaria.
Reati tazir: sodomia; importazione, esportazione, trasporto, produzione o vendita di vino; reati minori (disobbedienza al marito, insulti a terzi); diserzione; appropriazione indebita, falsa testimonianza; evasione fiscale; vari reati minori; reo recidivo per un reato tazir; usura, corruzione, violazione dei doveri derivanti da negozi fiduciari.

Fonte: pubblicato sul sito web del Femminine Missionary Information Service. Notiziario telematico femminile Missionarie Comboniane (Pie Madri della Nigrizia)

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